Decreto sulle radiazioni ionizzanti

21.10.2022 - TECNOLOGIA E PRODUZIONE

Lo scorso 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, uno Schema di Decreto sulle radiazioni ionizzanti che reca disposizioni integrative e correttive al Dlgs 101/2020 (in  attuazione alla Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti).
Numerose sono le novità poiché lo schema di decreto interviene su numerosi articoli, anche in materia di sicurezza e ambiente.
Le modifiche sono volte a recepire specifiche osservazioni della Commissione europea e a chiudere la procedura di infrazione, avviata a suo tempo dalla Commissione, per il mancato recepimento della Direttiva.

In riferimento al tema della salute e sicurezza, segnaliamo, in particolare, che lo schema (composto da 70 articoli) prevede la modifica sia del capo I, sezione II del Dlgs 101/2020 relativo alla protezione dell’esposizione da radon nei luoghi di lavoro (è stato modificato l’articolo 17, relativo agli obblighi dell’esercente, ed introdotte relative sanzioni) sia del titolo XI relativo all’esposizione dei lavoratori (sono stati modificati, tra gli altri, agli articoli 110 e 111 relativi alla formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori, ai fini sia di chiarire che la formazione prevista dal decreto in esame integra quello prevista dal Dlgs 81/08 e sia di correggere un errore formale; gli articoli 129 e 130 relativi all’abilitazione e attribuzioni dell’esperto di radioprotezione al fine di fornire chiarimenti sul grado di abilitazione e modificare la durata dell’aggiornamento).

Per quanto riguarda le norme in materia ambientale, segnaliamo, in particolare, modifiche al Titolo IV del d.lgs. n. 101 del 2020, con riferimento all’articolo 22 (art. 7), relativo agli obblighi dell’esercente in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale e modifiche all’articolo 26 (art. 9), in materia di autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente. Ulteriori modifiche sono apportate al Titolo VII del d.lgs. n. 101 del 2020, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi.

Infine, si segnalano modifiche al Titolo XVI d.lgs. n. 101 del 2020, relativo all’apparato sanzionatorio e agli Allegati del medesimo decreto (art. 47). Per quanto riguarda le modifiche all’Allegato XIX, in materia di sorveglianza radiometrica, l’unica modifica apportata è la sostituzione dell’Allegato 1 (Documento di accompagnamento per l’importazione in Italia di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o di prodotti completamente in metallo).

Lo schema di decreto è, adesso, all’attenzione delle competenti Commissioni parlamentari, che dovrebbero esprimere i relativi parere entro il 18 settembre p.v.

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