Acciaio e alluminio: gli Stati Uniti alzano i dazi

27.06.2025 - TECNOLOGIA E PRODUZIONE

Il 3 giugno 2025, il Presidente degli Stati Uniti ha firmato la Presidential Proclamation “Adjusting Imports of Aluminum and Steel into the United States” ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, aumentando dal 25% al 50% i dazi su alcune importazioni di acciaio e prodotti derivati da tutti i Paesi, ad eccezione del Regno Unito per cui l’aliquota rimane al 25%.

La nuova tariffa è entrata in vigore a partire dal 4 giugno 2025 per tutte le merci dichiarate per il consumo o prelevate da magazzino per il consumo a partire da tale data. Contestualmente, la U.S. Customs and Border Protection (CBP)ha pubblicato una Guidance per l’applicazione delle nuove tariffe, specificando le classificazioni doganali coinvolte e le modalità di calcolo dei dazi.

Le aliquote del 50% si applicano ai prodotti di acciaio e derivati provenienti da tutti i Paesi eccetto il Regno Unito, che resta soggetto a un dazio del 25%, secondo le voci tariffarie riportate nelle classificazioni 9903.81.87/9903.81.94 e successive. Per i derivati dell’acciaio fusi e colati negli Stati Uniti, la tariffa è pari a zero, anche se il prodotto finale è lavorato all’estero, purché si possa dimostrare la relativa origine tramite la certificazione “melt and pour”.

La CBP ha inoltre chiarito che a partire dal 4 giugno 2025, per tutti gli articoli classificati nel Capitolo 73 soggetti alla Sezione 232, il dazio si applicherà esclusivamente sul valore del contenuto in acciaio, e non sull’intero valore dell’articolo. In caso di valore del contenuto in acciaio inferiore al valore totale della merce, le dichiarazioni doganali dovranno essere presentate su due linee distinte, riportando separatamente il valore e la quantità del contenuto acciaio e del contenuto non acciaio, con le relative aliquote tariffarie e gli altri eventuali dazi applicabili. È obbligatorio, inoltre, dichiarare il Paese di fusione e colata dell’acciaio tramite il codice ISO corrispondente, indicandolo come “US” qualora la fusione e colata sia avvenuta negli Stati Uniti.Le esenzioni specifiche attive nel sistema ACE rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza o al raggiungimento del volume previsto, mentre non è previsto il rimborso dei dazi pagati (drawback).

Per quanto riguarda le Foreign Trade Zones (FTZ), i prodotti introdotti con “privileged foreign status” prima del 4 giugno 2025 continueranno a essere soggetti ai dazi al momento dell’entrata per consumo secondo le nuove aliquote tariffarie. Gli operatori del settore sono invitati a verificare e aggiornare i propri sistemi doganali per assicurare la corretta applicazione delle nuove disposizioni e a prepararsi a gestire la documentazione relativa alla certificazione“melt and pour” e alle nuove modalità di dichiarazione del valore dei contenuti in acciaio.

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